Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
    Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale
  1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  270-bis  (Associazioni  con  finalita'  di  terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - (( Chiunque
promuove,  costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che
si  propongono  il  compimento  di  atti di violenza con finalita' di
terrorismo  o  di  eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
  Chiunque  partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
  Ai  fini  della  legge  penale,  la finalita' di terrorismo ricorre
anche  quando  gli  atti  di  violenza  sono rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
  Nei  confronti  del  condannato  e' sempre obbligatoria la confisca
delle  cose  che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle  cose  che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego".
  1-bis.  Dopo  l'articolo  270-bis  del codice penale e' inserito il
seguente:
  "Art.  270-ter  (Assistenza  agli associati). - Chiunque, fuori dei
casi  di  concorso  nel  reato  o  di  favoreggiamento, da' rifugio o
fornisce   vitto,  ospitalita',  mezzi  di  trasporto,  strumenti  di
comunicazione   a   taluna   delle   persone   che  partecipano  alle
associazioni  indicate  negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
  La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.
  Non  e'  punibile  chi  commette  il fatto in favore di un prossimo
congiunto".))
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo  le  parole:  "aggressivi  chimici"  sono  inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi".
  3. (( (Soppresso) )).
  4. (( (Soppresso) )).
((  5.  All'articolo  7,  n.  1),  del codice penale, dopo le parole:
"delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente:
"italiano".
  5-bis.  Agli  articoli  307,  primo  comma, e 418, primo comma, del
codice  penale  le  parole:  "da'  rifugio  o fornisce il vitto" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "da'   rifugio   o  fornisce  vitto,
ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
  5-ter.  Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del
codice  penale  le  parole:  "se il rifugio o il vitto sono prestati"
sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata".
  5-quater.  All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice
di  procedura  penale  le  parole:  "270-bis,  secondo  comma,"  sono
soppresse. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile
          1975,  n.  110  (Norme integrative della disciplina vigente
          per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e degli
          esplosivi), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  1  (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
          da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
          pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
          regolamentari  in  materia  sono  armi da guerra le armi di
          ogni  specie  che,  per  la  loro spiccata potenzialita' di
          offesa,   sono   o  possono  essere  destinate  al  moderno
          armamento  delle  truppe  nazionali  o estere per l'impiego
          bellico,  nonche'  le  bombe  di  qualsiasi tipo o parti di
          esse,  gli  aggressivi  chimici,  biologici, radioattivi, i
          congegni   bellici   micidiali   di  qualunque  natura,  le
          bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
              Fatto   salvo   quanto   stabilito  nel  secondo  comma
          dell'art.  2,  sono  armi  tipo  guerra quelle che, pur non
          rientrando  tra  le  armi  da guerra, possono utilizzare lo
          stesso   munizionamento   delle   armi  da  guerra  o  sono
          predisposte  al  funzionamento  automatico per l'esecuzione
          del  tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
          o di impiego comuni con le armi da guerra.
              Sono  munizioni  da  guerra  le  cartucce  e i relativi
          bossoli,   i  proiettili  o  parti  di  essi  destinati  al
          caricamento delle armi da guerra".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 del codice penale,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  7  (Reati  commessi  all'estero).  -  E'  punito
          secondo  la  legge italiana il cittadino o lo straniero che
          commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
                1)   delitti   contro  la  personalita'  dello  Stato
          italiano;
                2)  delitti di contraffazione del sigillo dello Stato
          e di uso di tale sigillo contraffatto;
                3)  delitti di falsita' in monete aventi corso legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano;
                4)  delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
          dello  Stato,  abusando  dei  poteri  o  violando  i doveri
          inerenti alle loro funzioni;
                5)   ogni   altro   reato   per   il  quale  speciali
          disposizioni   di   legge   o   convenzioni  internazionali
          stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana".
              -  Si riporta il testo dell'art. 307 del codice penale,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di
          banda  armata).  - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
          reato  o  di  favoreggiamento da' rifugio o fornisce vitto,
          ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione
          a  taluna  delle persone che partecipano all'associazione o
          alla  banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito
          con la reclusione fino a due anni.
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuatamente.
              Non  e'  punibile chi commette il fatto in favore di un
          prossimo congiunto.
              Agli  effetti  della  legge  penale,  si  intendono per
          "prossimi  congiunti"  gli  ascendenti,  i  discendenti, il
          coniuge,  i  fratelli,  le sorelle, gli affini nello stesso
          grado,  gli  zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione
          di  prossimi  congiunti,  non  si  comprendono  gli affini,
          allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole".
              -  Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  418 (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori
          dei  casi  di  concorso  nel reato o di favoreggiamento da'
          rifugio  o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto,
          strumenti  di  comunicazione  a  taluna  delle  persone che
          partecipano  all'associazione  e'  punito con la reclusione
          fino a due anni.
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuatamente.
              Non  e'  punibile chi commette il fatto in favore di un
          prossimo congiunto".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  407 del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 393,
          comma  4,  la  durata  delle  indagini preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575,  628,  terzo  comma,  629,  secondo comma, e 630 dello
          stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi  per  finalita' di terrorismo
          anche   internazionale   o  di  eversione  dell'ordinamento
          costituzionale  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
          della  reclusione  non inferiore nel minimo a cinque anni o
          nel  massimo  a  dieci  anni,  nonche'  delitti di cui agli
          articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice
          penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis,
          comma 1,  600-ter,  comma 1,  601,  609-bis  nelle  ipotesi
          aggravate    previste    dall'art.   609-ter,   609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.